Il Conto Energia Termico è una forma di incentivazione economica rivolta a soggetti privati (persone fisiche, condomìni e imprese) e alle pubbliche amministrazioni. Si tratta quindi è un contributo alle spese sostenute (e non una detrazione fiscale) e viene erogato direttamente sul conto corrente in rate annuali per una durata variabile fra 2 e 5 anni, in funzione degli interventi realizzati.
Lo scopo di questo sistema è l’incentivazione di interventi finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Possono beneficiare dei contributi previsti dal Conto Energia Termico:
- i soggetti privati (ovvero persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, nonché per l’installazione di collettori solari termici (sia in edifici nuovi che esistenti). Sono altresì incentivati gli interventi di installazione di generatori a biomasse a condizione che l'edificio in questione NON sia servito dalla rete gas metano cittadina.
- le amministrazioni pubbliche, ad esempio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione, realizzati in edifici pubblici o ad uso pubblico.
Nelle ‘spese ammissibili’, comprensive di IVA (dove essa costituisca un costo), rientrano le spese sostenute per:
- apparecchi ed impianti
- opere edili ed idrauliche
- eventuali prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi incentivati (es. progettazione, pratiche edilizie, etc.).
Ai sensi dell’art. 15 del D.M., invece, le spese specifiche per la redazione di diagnosi energetiche e di Attestati di Certificazione Energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi, sono incentivate:
- al 100% quando sostenute dalle amministrazioni pubbliche;
- al 50% quanto sostenute da soggetti privati;
e NON concorrono alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile (queste spese, in altre parole, sono trattate a parte).
Il calcolo del contributo differisce a seconda dell’intervento; per il solare termico e le pompe di calore, ad esempio, gli importi dei contributi non sono legati a calcoli dipendenti dal totale in fattura, bensì ad appositi coefficienti e formule specifiche.
A differenza delle Detrazioni del 50% e del 55% dall'imposta lorda (IRPEF o IRES), il Conto Energia Termico:
- prevede l’assegnazione di un contributo – che varia a seconda dell’intervento realizzato – accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario, come nel Conto Energia Fotovoltaico;
- prevede la ripartizione del contributo in 2 o 5 anni, anziché in 10. Nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo sia non superiore a € 600, l’incentivo viene corrisposto in un’unica annualità;
- prevede una procedura di accesso agli incentivi piuttosto complessa. Il Soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda (avvalendosi del Progettista), deve fornire informazioni sui diversi documenti indicati dal D.M., che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico;
- viene gestito dal GSE, come il Conto Energia Fotovoltaico.
N.B. Analogamente a quanto già accade con le “rinnovabili elettriche” (es. Conto Energia Fotovoltaico), gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/11 accedono agli incentivi previsti dal D.M. 28/12/12 limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi (ad esempio, in caso di installazione di pannelli solari termici su nuovo edificio).
Come detto all’inizio, il Conto Energia Termico NON è ancora applicabile; il GSE – che gestirà questo nuovo sistema di incentivazione – deve, infatti, pubblicare le Regole applicative ed il modello di “scheda-domanda”, nonché attivare l’apposito portale per la registrazione delle domande.
Come per gli impianti fotovoltaici, il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari, è il "GSE S.p.A.", acronimo di Gestore dei Servizi Energetici.
Riferimenti normativi: questa forma di incentivazione è stataintrodotta inizialmente dal Decreto Legislativo n.28 del 3 marzo 2011, con attuazione dal Decreto Ministeriale del 28 Dicembre 2012.